|
CONDIZIONI GENERALI
Ai sensi dell’articolo 85 del codice del consumo i clienti hanno
diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del
pacchetto turistico.
1. Premessa. Nozione di pacchetto turistico
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, devono essere in possesso
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro
attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art.85 Cod. Consumo),
che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo
di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di
contratto.
La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la
seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendersi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis) ... che costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico".
2. Fonti Legislative
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà
disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal
Codice del Consumo.
3. Informazione Obbligatoria - Scheda Tecnica
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o
viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del
Consumo)
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o
valore.
4. Prenotazioni:
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico,
direttamente al cliente o presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli, nel sito web, ovvero in
altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a
proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del
viaggio.
L’iscrizione al viaggio presume la conoscenza e l’integrale
accettazione di ciascun punto delle condizioni generali qui
riportate e di quanto incluso in contratto.
All’atto dell’iscrizione il cliente dovrà farsi confermare dal suo
agente di fiducia il costo totale del viaggio. Cura e responsabilità
del venditore sarà quella di fornire tutte le informazioni indicate
dall’Organizzatore e consegnare una copia al cliente che provvederà
a controfirmarla. La copia controfirmata dal cliente in originale
dovrà essere debitamente conservata a cura dell’agenzia dettagliante
e sarà a disposizione dell’organizzatore in qualunque momento su
semplice richiesta; una copia resterà al viaggiatore.
5. Pagamenti:
All’atto della proposta di prenotazione ovvero della richiesta
impegnativa dovrà essere versato, alla Società organizzatrice un
acconto pari al 25% delle quote di partecipazione, unitamente alle
spese di apertura pratica, di .assicurazione e ad eventuali costi
accessori. Potrà essere richiesto il versamento di un ulteriore
acconto secondo quanto indicato in contratto. Il saldo dovrà
pervenire alla Società Organizzatrice al più tardi entro 35 giorni
prima della partenza. Eventuali termini differenti per il versamento
del saldo saranno espressamente indicati In contratto.
Il mancato pagamento ovvero l’ effettivo incasso da parte
dell’Organizzatore delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da
parte dell’Organizzatore e/o dell’agenzia intermediaria la
risoluzione di diritto.
Per le proposte di prenotazione effettuate nei 35 giorni precedenti
la data di partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare della
pratica al momento della proposta di prenotazione o richiesta
impegnativa. Se risultasse impossibile alla Società Organizzatrice
confermare la pratica
l’importo versato dal viaggiatore sarà immediatamente restituito
senza trattenere alcun importo.
6. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto
turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
L’organizzazione di viaggio impone impegni finanziari onerosi
inclusi: costi gestionali ed organizzativi, costi assicurativi,
costi di assistenza, selezione dei prodotti, costi di preparazione,
produzione e distribuzione dei cataloghi oltre a quelli di
pubblicità, costi di realizzazione ed aggiornamento dei siti web,
consulenza al viaggiatore, ed altri. Il consumatore accetta ed
evidentemente considera eque le quotazioni dei pacchetti di viaggio
comunicate dall’organizzatore al momento della prenotazione. Per
questa ragione non verranno, in nessun caso, presi in considerazione
eventuali reclami sulle quote applicate, dal momento della
prenotazione, in corso di viaggio, o a viaggio avvenuto.
7. Modifica o Annullamento del Pacchetto Turistico prima della
Partenza
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne
consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1,
il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell’articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo
offerto, l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. e Cod. del
Consumo), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso
pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
8. Recesso Del Consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente
il 10%,
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso
ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) in forma scritta entro e non
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso
di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro
il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1°
comma – il costo individuale di gestione pratica e la penale nella
misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori
catalogo o viaggio su misura, i costi assicurativi e gli altri
eventuali costi accessori
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di
volta in volta alla firma del contratto.
8 bis – non applicabilità del diritto al ripensamento
A questo contratto non è applicabile il diritto di ripensamento di
cui al D.Lgs. 206/2005 (cosiddetto Codice del Consumo) per espressa
esclusione del decreto medesimo che qui riportiamo:
"Art. 55. Esclusioni 1. Il diritto di recesso previsto agli articoli
64 e seguenti, nonche' gli articoli 52 e 53 ed il comma 1
dell'articolo 54 non si applicano: (omissis) b) ai contratti di
fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla
ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del
contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad
una data determinata o in un periodo prestabilito."
Questo contratto ha appunto per oggetto la fornitura in una data e
in un periodo prestabilito di servizi turistici e quindi il diritto
di ripensamento non è applicabile. Con la firma del modulo di
prenotazione il Contraente dichiara espressamente di essere a
conoscenza della non applicabilità del diritto di ripensamento al
presente contratto.
9. Modifiche dopo la Partenza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per
un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per
seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. Sostituzioni
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza(sabato e
festività in Italia e nel Paese straniero interessato esclusi),
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità complete
del cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari ed altri
eventuali documenti necessari e sempre che non ostino problemi per
diverse
sistemazioni alberghiere e/ o problemi relativi a disponibilità e/o
limitazioni della tariffa aerea
c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo.
L’Organizzatore e l’intermediario non saranno responsabili
dell’eventuale mancata accettazione del cessionario da parte dei
terzi fornitori di servizi.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in
scheda tecnica.
11. Obblighi del partecipante:
I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto
individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti, inoltre
dovranno rispettare le leggi dei paesi visitati. Essi dovranno
attenersi alle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le
informazioni fornite dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e
alle disposizioni amministrative , legislative e doganali relative
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle soprannominate obbligazioni. Il consumatore è
tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utile per l’esercizio
del diritto di surroga di quest ultimo nei confronti di terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il contraente è
tenuto, prima della conclusione del contratto, a fornire
all’Organizzatore tutte le informazioni relative a circostanze che
potrebbero influire sulla conclusione dell’accordo tra le parti,
nonché a indirizzare all’organizzatore per iscritto eventuali o
particolari richieste e istanze che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
Il consumatore deve altresì fornire all’organizzatore in forma
scritta informazioni rilevanti, quali (ma non esclusivamente) quelle
relative all’età o alle condizioni di salute dei partecipanti al
viaggio, l’Organizzatore si riserva di rifiutare la conclusione del
contratto qualora la prestazione dei servizi lo esponga a eccessive
responsabilità o qualora in base alla propria esperienza e diligenza
egli ritenga ragionevolmente che il viaggio potrebbe rivelarsi
pericoloso o inopportuno per chi lo richiede
12. Classificazione Alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità
del Paese in cui il servizio è erogato al momento della stampa del
catalogo o realizzazione sito web o opuscolo informativo
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di
fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della singola
struttura ricettiva o di una particolare tipologia di strutture
ricettive , tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. Regime di Responsabilità’
l’Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni,
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
direttamente sia da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. l’Organizzatore non è
responsabile per disagi o disguidi nei quali abbia concorso il
comportamento negligente o contrario a buona fede del consumatore,
imprudenze, danni, disattenzioni, negligenze, ritardi, reati,
mancata osservanza delle norme doganali e delle leggi vigenti
imputabili al consumatore oppure al venditore o a causa di forza
maggiore.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
14. Limiti del Risarcimento
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui
prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare
l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone,
2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro
Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV)
15. Obbligo di assistenza:
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
viaggiatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore.
16. Reclami e Denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza alcun ritardo non appena si verifica affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza. Richieste fuori dai limiti di tempo segnalati e/o
incomplete non verranno prese in considerazione.
Inoltre il consumatore decade dal diritto di chiedere
all’Organizzatore il risarcimento degli eventuali danni per perdite
di denaro, oggetti di rilevante valore economico e titoli di ogni
genere, qualora non abbia denunciato per iscritto detti beni prima
dell’inizio del viaggio e conseguentemente non li abbia assicurati.
17. Assicurazione contro le Spese di Annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
altamente consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
18. Fondo di Garanzia
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del
Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia
cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod.
Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del
venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n.
249 del 12/10/1999.
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi figurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: Art. 1, n.3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31,
per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art.
10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
IMPORTANTE: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.16 della
legge 296/98 : la legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero. |